Art. 3.
(Nido d'infanzia e servizi integrativi).

      1. Il nido d'infanzia costituisce il primo livello educativo, opera in autonomia e continuità con la scuola dell'infanzia ed è aperto senza alcuna discriminazione a tutte le bambine e i bambini di età compresa tra tre mesi e tre anni, concorre con le famiglie alla cura, all'educazione e alla socializzazione dei bambini, ne rispetta la personalità, i ritmi di vita e di crescita e ne promuove il benessere e l'armonico sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.
      2. I servizi integrativi, come definiti dall'articolo 5 della legge 28 agosto 1997, n. 285, ampliano l'offerta educativa del nido d'infanzia attraverso ulteriori risposte ai diritti e alle esigenze dei bambini e delle famiglie.
      3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali assicurano l'incremento dei nidi d'infanzia e la loro diffusione in tutto il territorio nazionale, con particolare riguardo al Mezzogiorno.